e aggiungerei (solo perchè semplifica le cose) che l'interpretazione di una qualsiasi norma è influenzata dalle pronunce precedenti (anche se in Italia non c'è una vincolatività dichiarata del precedente) nel senso che se un conflitto è stato già risolto in un determinato modo non v'è motivo per modificare la pronuncia di fronte a condizioni uguali. Nel nostro caso se i mod hanno risolto problemi tra utenti dando una interpretazione al regolamento non v'è motivo per non riutilizzare la stessa interpretazione (e dunque motivazione) nel caso si verifichi una lite analoga. Così si esce dagli impicci e dalle discussioni molto più facilmente.setragono ha scritto:Molto in sintesi:ingpeo ha scritto:Molto interessante!!![]()
Non volevo stendere un codice da ventisette volumi, però dargli una sistemata quello si, magari bastano poche parole. Ci sono aspetti trascurati da definire un po' meglio: responsabilità di chi scrive, puntualizzare eventuali punizioni (mai usate finora! se però arriverà il momento di doverle usare sarebbe meglio avere una traccia).
Solo una domanda, da ignorante: come ci si pone di fronte a diverse interpretazioni, entrambe legittime, della stessa regola generica?![]()
a) interpretazione della legge (art. 12 delle c.d. "Preleggi"): Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.![]()
b) interpretazione di una clausola contrattuale (quale potrebbe essere l'articolo di un regolamento concordato fra associati): artt. 1362 e ss.cod.civ.: Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione dele parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare. Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato , se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.
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Re: RunninForum Evolution
setragono ha scritto:
Molto in sintesi:![]()
a) interpretazione della legge (art. 12 delle c.d. "Preleggi"): Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.![]()
b) interpretazione di una clausola contrattuale (quale potrebbe essere l'articolo di un regolamento concordato fra associati): artt. 1362 e ss.cod.civ.: Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione dele parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare. Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato , se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.
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Ultima modifica di runningmamy il 18 giu 2010, 17:10, modificato 1 volta in totale.
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Re: RunninForum Evolution
A che anno sei iscritto?dario88 ha scritto:e aggiungerei (solo perchè semplifica le cose) che l'interpretazione di una qualsiasi norma è influenzata dalle pronunce precedenti (anche se in Italia non c'è una vincolatività dichiarata del precedente) nel senso che se un conflitto è stato già risolto in un determinato modo non v'è motivo per modificare la pronuncia di fronte a condizioni uguali. Nel nostro caso se i mod hanno risolto problemi tra utenti dando una interpretazione al regolamento non v'è motivo per non riutilizzare la stessa interpretazione (e dunque motivazione) nel caso si verifichi una lite analoga. Così si esce dagli impicci e dalle discussioni molto più facilmente.setragono ha scritto: Molto in sintesi:![]()
a) interpretazione della legge (art. 12 delle c.d. "Preleggi"): Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.![]()
b) interpretazione di una clausola contrattuale (quale potrebbe essere l'articolo di un regolamento concordato fra associati): artt. 1362 e ss.cod.civ.: Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione dele parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare. Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato , se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.

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Re: RunninForum Evolution
sono oltre la metà del 3 anno.mazzi9 ha scritto:
A che anno sei iscritto?
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Re: RunninForum Evolution
Dove?dario88 ha scritto:sono oltre la metà del 3 anno.mazzi9 ha scritto:
A che anno sei iscritto?
Re: RunninForum Evolution
Interessante: i mod a sezioni unite.....dario88 ha scritto: e aggiungerei (solo perchè semplifica le cose) che l'interpretazione di una qualsiasi norma è influenzata dalle pronunce precedenti (anche se in Italia non c'è una vincolatività dichiarata del precedente) nel senso che se un conflitto è stato già risolto in un determinato modo non v'è motivo per modificare la pronuncia di fronte a condizioni uguali. Nel nostro caso se i mod hanno risolto problemi tra utenti dando una interpretazione al regolamento non v'è motivo per non riutilizzare la stessa interpretazione (e dunque motivazione) nel caso si verifichi una lite analoga. Così si esce dagli impicci e dalle discussioni molto più facilmente.




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Re: RunninForum Evolution
Oggi vedo di dare accesso ai lavori per chi si è messo in lista.
Gli altri che si sono resi disponibili ad inizio discussione ma non sono in lista... vi considero della partita?
Solo se volete, ovviamente. In ogni caso grazie dei consigli.
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Re: RunninForum Evolution
Io non mi sono messa in lista perchè, come dicevo inizialmente, non saprei come propormiingpeo ha scritto:Oggi vedo di dare accesso ai lavori per chi si è messo in lista.
Gli altri che si sono resi disponibili ad inizio discussione ma non sono in lista... vi considero della partita?
Solo se volete, ovviamente. In ogni caso grazie dei consigli.

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